Richiedere l'accesso agli atti

Servizio attivo

Tutti i cittadini possono fare l’accesso agli atti a patto che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale che sia collegato al o ai documenti oggetto della richiesta. Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, previsto nel Capo

Prenotazione online Accedi al servizio online

A chi è rivolto

Per “diritto di accesso agli atti” si intende il diritto degli interessati – ovvero di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso – di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22, comma 1 lett. a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.).

Chi può presentare

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).
Accesso ai documenti amministrativi

Descrizione

La norma

L'accesso ai documenti amministrativi è regolato da

Cosa si può chiedere

Può essere richiesta la consultazione o la copia di documenti amministrativi

  • che il Ministero ha creato o comunque custodisce
  • legati all’interesse diretto, concreto e attuale di un soggetto per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Cosa non si può chiedere

In generale non può essere richiesto l’accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma.

Riguardo le tipologie di documento, è escluso il diritto d’accesso

  • per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge
  • nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
  • nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione
  • nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196: questo articolo prevede che “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’ interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Chi può fare la richiesta

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).

Come fare

Inoltrare la richiesta all'indirizzo pec indicato nel seguente servizio indicando la tipologia di accesso agli atti amministrativi che si vuole eseguire:

  • accesso “documentale” (ex L. 241/90) 
  • accesso civico c.d. “semplice” (d.lgs 33/2013)
  • accesso civico “generalizzato” (introdotto dal d.lgs . n. 97 del 2016 nel d.lgs 33/2013)

Cosa serve

Come presentare la richiesta

La richiesta di accesso può essere informale o formale.

La richiesta informale è possibile solo se dal tipo di documento richiesto non risultano controinteressati, cioè di soggetti che dall’accoglimento della richiesta di accesso potrebbero subire un danno al proprio diritto alla riservatezza.
La norma di riferimento è l'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
La richiesta informale può essere presentata anche a voce (richiesta verbale).
Nella richiesta occorre:

  • indicare gli estremi del documento ricercato oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione
  • illustrare la motivazione della richiesta: quindi specificare e, se non risulti evidente o noto, dimostrare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta

La richiesta formale è necessaria in uno dei seguenti casi

  • se non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale
  • se sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati

La norma di riferimento è l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184

La richiesta formale può essere presentata utilizzando il modello richiesta accesso a documenti amministrativi tramite

  • PEC (posta elettronica certificata) personale, cioè intestata al richiedente
  • PEC (posta elettronica certificata) non personale, cioè non intestata al richiedente
  • posta elettronica non certificata
  • fax
  • posta
  • consegna a mano

Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.

Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida

  • se è sottoscritta con firma digitale
  • se è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità
  • senza firma, se il richiedente indica nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e allega copia di un proprio documento di identità

La richiesta inviata con fax o posta deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.

Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
 

A quale ufficio presentare la richiesta

Il modello di richiesta compilato deve essere presentato esclusivamente all'ufficio competente che ha creato il documento o che lo detiene stabilmente.
Per conoscere i recapiti dell'ufficio competente occorre consultare la sezione del sito Articolazione degli uffici.
Per identificare l’ufficio competente, prima di inviare la richiesta, è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico.

Cosa si ottiene

Se la procedura eseguita è corretta e se il richiedente ha un interesse legittimo alla consultazione e/o copia della documentazione richiesta avrà  copia o consultazione della documentazione richiesta oppure il diniego alla richiesta se esito negativo.

Tempi e scadenze

Per l'accesso agli atti informale: immediato. Per l'accesso agli atti formale: 30 giorni consecutivi. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta -decorrenti dalla data di protocollazione- questa si intende respinta (silenzio-diniego)

Quanto costa

La somma da erogare all?Ente in caso di richeista di accesso agli atti dovrà essere erogata SOLO dopo  la valutazione e l'eventuale accoglimento della stessa da parte del Responsabile del Procedimento. 

(richieste di visione e/o copie di atti tecnici e/o amministrativi evasi entro i 30 giorni). 

Procedure collegate all'esito

Contattando l'Ufficio Affari Generali.

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Prenota appuntamento

Affari Generali

Piazza T. Baldassarre, 13 - Balsorano (AQ)

PEC: info@pec.comune.balsorano.aq.it

Telefono: 0863950742

Email: info@comune.balsorano.aq.it

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Nazionale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Affari Generali

Piazza T. Baldassarre, 13 - Balsorano (AQ)

PEC: info@pec.comune.balsorano.aq.it

Telefono: 0863950742

Email: info@comune.balsorano.aq.it

Unità organizzativa responsabile

Affari Generali

Piazza T. Baldassarre, 13 - Balsorano (AQ)

PEC: info@pec.comune.balsorano.aq.it

Telefono: 0863950742

Email: info@comune.balsorano.aq.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il Mar 15 Aprile, 2025 10:53 am