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Tutti i cittadini possono fare l’accesso agli atti a patto che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale che sia collegato al o ai documenti oggetto della richiesta. Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, previsto nel Capo
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Per “diritto di accesso agli atti” si intende il diritto degli interessati – ovvero di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso – di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22, comma 1 lett. a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.).
Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).
Accesso ai documenti amministrativi
La norma
L'accesso ai documenti amministrativi è regolato da
Cosa si può chiedere
Può essere richiesta la consultazione o la copia di documenti amministrativi
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Cosa non si può chiedere
In generale non può essere richiesto l’accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma.
Riguardo le tipologie di documento, è escluso il diritto d’accesso
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196: questo articolo prevede che “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’ interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.
Chi può fare la richiesta
Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).
Inoltrare la richiesta all'indirizzo pec indicato nel seguente servizio indicando la tipologia di accesso agli atti amministrativi che si vuole eseguire:
Come presentare la richiesta
La richiesta di accesso può essere informale o formale.
La richiesta informale è possibile solo se dal tipo di documento richiesto non risultano controinteressati, cioè di soggetti che dall’accoglimento della richiesta di accesso potrebbero subire un danno al proprio diritto alla riservatezza.
La norma di riferimento è l'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
La richiesta informale può essere presentata anche a voce (richiesta verbale).
Nella richiesta occorre:
La richiesta formale è necessaria in uno dei seguenti casi
La norma di riferimento è l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
La richiesta formale può essere presentata utilizzando il modello richiesta accesso a documenti amministrativi tramite
Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.
Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida
La richiesta inviata con fax o posta deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.
Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.
A quale ufficio presentare la richiesta
Il modello di richiesta compilato deve essere presentato esclusivamente all'ufficio competente che ha creato il documento o che lo detiene stabilmente.
Per conoscere i recapiti dell'ufficio competente occorre consultare la sezione del sito Articolazione degli uffici.
Per identificare l’ufficio competente, prima di inviare la richiesta, è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico.
Se la procedura eseguita è corretta e se il richiedente ha un interesse legittimo alla consultazione e/o copia della documentazione richiesta avrà copia o consultazione della documentazione richiesta oppure il diniego alla richiesta se esito negativo.
Per l'accesso agli atti informale: immediato. Per l'accesso agli atti formale: 30 giorni consecutivi. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta -decorrenti dalla data di protocollazione- questa si intende respinta (silenzio-diniego)
La somma da erogare all?Ente in caso di richeista di accesso agli atti dovrà essere erogata SOLO dopo la valutazione e l'eventuale accoglimento della stessa da parte del Responsabile del Procedimento.
(richieste di visione e/o copie di atti tecnici e/o amministrativi evasi entro i 30 giorni).
Contattando l'Ufficio Affari Generali.
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