REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
NELL’ABITAZIONE DI DIMORA
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalle Legge 7 maggio 2009, n.46 che, ai primi
quattro commi testualmente recita:
«
Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
1Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi
infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da
impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato
della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate
da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli
comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare
dimori nell'àmbito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e ventesimo giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione
attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale
dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico,rilasciato dal funzionario
medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo
giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con
prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto
assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»
Viste le istruzioni ministeriali;
Visto lo Statuto Comunale;
SI RENDE NOTO
Gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente su modello allegato al presente
comunicato oppure da ritirare presso l’ufficio elettorale comunale) la prescritta
dichiarazione entro il giorno 9 marzo 2020 (20° giorno antecedente la data della
votazione).
L’ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Balsorano, 21 febbraio 2020
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020
Dettagli della notizia
Data:
21 Febbraio 20
Tempo di lettura:
2 minuti e 12 secondi
Argomenti